Art. 1.

       1. I lavoratori affetti da gravi infermità di carattere irreversibile hanno diritto, per l'intero decorso della malattia, compreso il periodo di comporto, a una forma integrativa della retribuzione mensile in misura compensativa e tale da concorrere, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, al raggiungimento dell'intera retribuzione. Le infermità per le quali è riconosciuto il diritto previsto dal periodo precedente sono quelle individuate nella tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
      2. Il riconoscimento dell'infermità ai fini di cui al comma 1, ferma restando l'ipotesi di eventuali provvedimenti d'ufficio, deve essere accertato da parte delle competenti commissioni mediche delle aziende sanitarie locali di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, entro due mesi dalla data di presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato. In caso di ricorso, tale termine deve essere rispettato per ogni livello di giudizio successivo.
      3. I lavoratori che, superato il periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento, hanno chiesto e ottenuto di godere di un periodo di aspettativa per assistere un familiare a carico affetto da una delle infermità individuate nella tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, hanno diritto a fruire, per l'intera durata del periodo di aspettativa, di un trattamento economico pari al 20 per cento della retribuzione loro spettante.